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Il DM 332/99 ha
introdotto importanti modifiche nelle modalità di acquisto degli ausili
e dei dispositivi erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario. In
particolare, per molti ausili, è abolita l’obbligatorietà della presenza
del tecnico sanitario, e non vengono in alternativa definite le modalità
con cui gli ausili debbono essere consegnati all’utente affinché ne sia
garantita la piena e corretta fruibilità
E’ invece fondamentale che, stante la grande eterogeneità dei beni da
fornire e la particolare natura sia dei dispositivi da erogare che dei
soggetti che li dovranno utilizzare, i requisiti di servizio che debbono
obbligatoriamente accompagnare il bene, al pari dei requisiti tecnici e
funzionali essenziali di prodotto, vengano definiti con la massima
accuratezza ed appropriatezza.
Ad esempio, talune procedure di acquisto esperite sembrano voler
risolvere la questione imponendo al fornitore la consegna a domicilio di
ciascun ausilio fornito; questa non è certamente la soluzione ideale, ma
rappresenta una modalità superficiale ed irragionevolmente semplificata
di affrontare il problema: “la consegna a domicilio del bene” è
infatti un requisito essenziale per alcuni tipi di prodotti (montascale,
letti, sollevatori) ma in altri casi stabilisce l’erogazione di un
surplus di servizio (e quindi un aggravio di costi) che oltretutto
contrasta con altri atti di servizio, indispensabili (essenziali) per la
correttezza della fornitura (ad esempio la prova per determinare la
misura o l’assetto più idonei di un deambulatore, o la valutazione con
apparecchiature sofisticate quali i rilevatori di pressione di
interfaccia per i cuscini antidecubito); atti di servizio che
necessariamente debbono essere fatte in strutture idonee.
Il CSR ha definito, per ciascun codice nomenclatore di ausili per
disabilità motorie inserito negli allegati 2 e 3 del DM 332/99, una
scheda requisiti ausilio che dichiara tanto i requisiti –funzionali e
tecnici– essenziali (obbligatori) del prodotto, quanto gli specifici ed
essenziali atti di servizio che, unitamente a quelli di prodotto, devono
concorrere a formare il prezzo della fornitura.
Si tratta di requisiti che, pur se specifici e peculiari per ciascun
codice, possono essere raggruppati per categorie di dispositivi
omogenei per tipologia di servizio, ed in tale veste aggregata sono
specificati nelle schede successive.
E’ importante sottolineare che, proprio per una corretta applicazione
delle indicazioni del 332/99, è precisa responsabilità dell’azienda
ASL l’individuazione, per ciascun settore merceologico inserito negli
elenchi 2 e 3 del DM 332/99, delle modalità di fornitura idonee ad
assicurare tanto un oculato impiego del denaro pubblico quanto il
soddisfacimento del bisogno di salute o di autonomia dell’assistito
espresso con l’atto di prescrizione.
A questo fine è necessaria non solo l’individuazione di raggruppamenti
omogenei di prodotti (a tale scopo potrebbe essere utilizzato il livello
intermedio della Classificazione UNI EN ISO 9999, la sottoclasse) ma
anche un accreditamento dei fornitori, sulla base del possesso di
specifici requisiti strutturali, organizzativi e professionali, in modo
da garantire accanto ad un’efficace ed appropriata fornitura di ausili,
anche modalità adeguate ed efficienti di erogazione della stessa.
La proposta del CSR è pertanto di accreditare le strutture in tre
categorie, con livelli diversi di capacità di gestione della complessità
di una fornitura, così come riportato di seguito:
a) azienda qualificata:
tali strutture, prevalentemente commerciali, sono
presenti/operanti nel territorio di pertinenza dell’AUSL, e possono
gestire le forniture più semplici, garantendo disponibilità di soluzioni
agli assistiti.
b) azienda specializzata:
queste strutture devono garantire forniture di specifici ausili
per le quali si richiede una mirata capacità professionale degli
operatori addetti, i quali dovranno essere soggetti ad un aggiornamento
continuo delle competenze, da garantire attraverso un sistema formativo
peculiare..
Tali imprese possono farsi carico anche delle forniture di cui
al punto a), possedendone le necessarie competenze e caratteristiche.
c) azienda abilitata:
tale categoria è costituita da quelle aziende sicuramente in
possesso di competenze professionali certe con una capacità
organizzativa e strutturale in grado di fornire per tutte le tipologie
di ausili per disabili l’adattamento ad personam (tecnico abilitato +
prestazione tecnico/professio-nale).
Queste strutture possono agire operando anche come centri di
tipo a) e b), qualora ne possiedano le competenze e caratteristiche
necessarie.
Pertanto, nelle schede relative alle diverse sottoclassi omogenee per
tipologie di prodotto e di servizio, vengono richiamate le tipologie di
aziende fornitrici più idonee per un’efficiente esito delle prestazioni.
Il progetto mira alla ricerca di un’elevata qualità del rapporto
prodotto/utilizzatore con il coinvolgimento primario delle aziende in
una logica di sviluppo dei requisiti essenziali di servizio, impattando
in maniera efficace sull’organizzazione delle fornitura in funzione
delle risorse che verranno prodotte e messe a disposizione.
Un progetto per ridisegnare e valorizzare la professionalità
dell’azienda e che abbia, attraverso gli organismi preposti,
nell’accreditamento dei prodotti e delle aziende fornitrici del servizio
i punti stabili di costruzione degli obiettivi di qualità “totale”.
Sarà possibile in tal modo, andare al superamento di quei meccanismi di
approvvigionamento degli ausili che, usati in maniera generalizzata, non
hanno saputo essere all’altezza della situazione, con effetti distorsivi
a carico di tutti gli attori agenti nel sistema, a partire dagli stessi
assistiti.

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